Decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22
Attuazione delle
direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
(integrato
con il decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389 e con la legge 9 dicembre
1998, n. 426)
Titolo I - GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1
(Campo d'applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,
fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai
principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie
che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la
materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in
esso contenute, che costituiscono principi fondamentali della legislazione
statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente
decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza
esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 2
(Finalità)
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di
pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificità' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza
determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza
causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base
alla normativa vigente.
3. La
gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario
4. Per
il conseguimento delle finalità' del presente decreto lo Stato, le regioni e
gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità' alle
disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche
mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati
qualificati.
ART. 3
(Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Le
autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni,
iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la
riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo
sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la
promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi
del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini
della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la messa
a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non
contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il
loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la
pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo
sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e) la
determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
f) la
promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed
alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
ART. 4
(Recupero dei rifiuti)
1. Ai
fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il
reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre
forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione
di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano
l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato
dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione
principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia.
2. Il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere
considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al
fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le
autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con
i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego
di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la
possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi
nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.
ART. 5
(Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo
smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I
rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile
ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio
e di recupero.
3. Lo
smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed
adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più
perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare
l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti
territoriali ottimali;
b) permettere
lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al
fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di
rifiuti;
c) utilizzare
i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A
partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di
incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su
base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal
1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi
regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi
nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali
di utenza servita lo richiedano.
6. Dal
1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i
rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano
dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti
D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e
per periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel
rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
6-bis.
L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della deroga e
gli interventi previsti per superare la situazione di necessità, con
particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti
da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle
stesse nonché alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini
dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90
giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale
termine l'intesa si intende acquisita
ART.
6 (Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) produttore:
la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato
la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore:
il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione:
la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso
il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta:
l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il
loro trasporto;
f) raccolta
differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al
riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento:
le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero:
le operazioni previste nell'allegato C;
i)
luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area
delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i
rifiuti;
l)
stoccaggio: Le
attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto
R13 dell'allegato C;
m) deposito
temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1 - i rifiuti depositati non devono
contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm nè policlorobifenile,
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2 - i rifiuti pericolosi devono
essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero,
in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi
nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità il deposito temporaneo è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3 - i rifiuti non pericolosi
devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in
deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito
temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i
20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito
temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle Isole minori;
4 - il deposito temporaneo deve
essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5 - devono essere rispettate le
norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6 - (abrogato)
n) bonifica:
ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa
contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo
previsto dell'area;
o) messa in
sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della
fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile
da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento
finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a
garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche
specificate con apposite norme tecniche;
q) compost
da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei
rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in
particolare a definirne i gradi di qualità.
ART.
7 (Classificazione)
1. Ai
fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono
rifiuti urbani:
a) i
rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad
uso di civile abitazione;
b) i
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i
rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),
c) ed e).
3. Sono
rifiuti speciali:
a) i
rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i
rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i
rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i
rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i
rifiuti da attività commerciali;
f) i
rifiuti da attività di servizio;
g) i
rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i
rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i)
i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l)
i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti.
4. Sono
pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D
sulla base degli allegati G, H ed I.
ART. 8
(Esclusioni)
1. Sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di legge:
a) i
rifiuti radioattivi;
b) i
rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le
carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i
materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla
pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) (abrogato)
e) le acque
di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i
materiali esplosivi in disuso.
1-bis.
Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle
lavorazioni di minerali e di materiali da cava
2. 3. 4.
(abrogati)
ART. 9
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1 È
vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2 In
deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra
loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi
dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 2, ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti
3. Fatta
salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla
separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
ART. 10
(Oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli
oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che
consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua
le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti
detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il
produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti
priorità:
a) autosmaltimento
dei rifiuti;
b) conferimento
dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento
dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione
dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente decreto.
3. La
responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti
è esclusa:
a) in caso
di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso
di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o
di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di
cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre
mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione
deve essere effettuata alla regione.
ART. 11
(Catasto dei rifiuti)
1. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio
decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni,
in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente
aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di
gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione
dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la
nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione
della Commissione delle comunità europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il
Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso
l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni
regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali
e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali
Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
3.
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge
le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli
enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g),
sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume
di affari annuo non superiore a lire quindici milioni e, limitatamente alla
produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani, di cui
all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel
caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio
pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio
limitatamente alla quantità conferita.
4. I
comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità
di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo
le modalità previste della legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti
informazioni relative all'anno precedente:
a) la
quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i
soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le
operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi
di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le
attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui
all'articolo 49;
d) i dati
relativi alla raccolta differenziata.
5. Le
Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto
provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla
Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi
3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei
rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli
impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la
pubblicità.
6. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia.
7. La
riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri
ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
ART. 12
(Registri di carico e scarico)
1. I
soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro
di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro,
su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al
Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i
produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico
del medesimo;
b) per i
soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana
dalla effettuazione del trasporto;
c) per i
commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione
della transazione relativa;
d) per i
soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro
ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il
registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine,
la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data
del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il
metodo di trattamento impiegato.
3. I
registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che
effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti
e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al
trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità
che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I
registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di
manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e
privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva
93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che
installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti
per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere
tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di
coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima
4. I
soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di
rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le
informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità
di controllo che ne fa richiesta.
6. In
attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico
e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli
stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le
predette modalità di tenuta dei registri.
ART. 13
(Ordinanze contingibili e urgenti)
1. Fatto
salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale,
sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta
regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al
Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità e al presidente della regione
entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore
a sei mesi.
2. Entro
centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il
Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie
per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo
smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata
inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta
regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione
dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai
predetti fini.
3. Le
ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono
adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo
esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le
ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.
Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa
con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le
ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro
dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
ART. 14
(Divieto di abbandono)
1.
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono
vietati.
2. È
altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido
o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta
salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque
viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione,
all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il
quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
4.
Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile
ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli
effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti
che subentrano nei diritti della persona stessa.
ART. 15
(Trasporto dei rifiuti)
1.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da
un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i
seguenti dati:
a)
nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b)
origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c)
impianto di destinazione;
d)
data e percorso dell'istradamento;
e)
nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il
formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro
esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso
il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere
conservate per cinque anni.
3.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere
imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di
rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di
trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
5. Il
modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I
formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e
vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti.
La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è
soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria
ART. 16
(Spedizioni transfrontaliere) (omissis)
ART. 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
definisce:
a) i limiti
di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e
delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei
siti;
b) le
procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i
criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di
bonifica;
c-bis) tutte le
operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a
batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e
delle falde acquifere.
1-bis. I
censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle
aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui
al d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli
enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura
nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2.
Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di
cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle
aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A
tal fine:
a) deve
essere data entro 48 ore notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione
territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed
attuale di inquinamento del sito;
b) entro le
quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a) , deve essere
data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti
e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro
trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla
individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune
ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I
soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono
superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla
Provincia ed alla Regione.
4. Il
comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi
previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo
e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali
modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche
intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di
bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di
più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla
regione.
5. Entro
sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione
può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6.
Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore
imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non
possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può
prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di
tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis.
Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti. sulla
base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora
sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano
le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7.
L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta
dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori,
e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il
completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera
c) , è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia
competente per territorio.
9. Qualora
i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda
dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di
anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire
appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere
reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le
spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino
ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può
esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
Le predette spese sono altresí assistite da privilegio generale mobiliare.
12. Le
Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati
ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da
bonificare che individui:
a) gli
ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti
presenti;
b) i
soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti
di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di
inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima
degli oneri finanziari.
13. Nel
caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione
dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato
deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base
di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e
6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi
del comma 8.
13-bis.
Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. I
progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono
presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli
impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista
per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I
limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui
al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative,
consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a
incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di
bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter.
Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la
lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.
Capo II
- COMPETENZE
ART. 18
(Competenze dello Stato)
1.
Spettano allo Stato:
a) le
funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la
definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata
dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione
delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il
ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione
dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto
ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari
possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per
la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la
definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero
e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione
delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della
cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione
delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio
ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato
dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica
Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione
degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
i)
la determinazione dei criteri generali per la elaborazione
dei piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani
stessi;
l)
l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione
dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti
inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi
di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso
all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono
inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione
delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di
specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la
determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di
amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la
determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la
determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione,
ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti
del formulario di identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la
definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e
l'analisi dei rifiuti;
g) la
determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie
per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
h) la
riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti;
i)
la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
definizione del formulario di cui all'articolo 15;
l)
l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
m) l'adozione
di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e la definizione
delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali
documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione
dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
o) l'aggiornamento
degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione
delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del
prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n.
748, e successive modifiche e integrazione, del prodotto di qualità ottenuto
mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta
differenziata;
p-bis) l'autorizzazione
allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni
stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in
materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il
Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella
cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il
carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo
che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al
comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
4. Salvo
che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari
e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della
sanita, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il
trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle
risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.
ART. 19
(Competenze delle regioni)
1. Sono
di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa
vigente e dal presente decreto:
a) la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni,
dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
b) la
regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo
prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli
scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai
restanti rifiuti;
c) l'elaborazione,
l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione
dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e
l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche
pericolosi;
f) le
attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento
CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di
destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito
provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
h) le linee
guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di
bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di
progetti non soggetti ad autorizzazione;
i)
la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa
come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il
riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l)
l'incentivazione alla riduzione della produzione dei
rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la
definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui
agli articoli 31, 32 e 33;
n) la
definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti;
n-bis) la
definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di
tipo particolare.
2. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche
degli organismi individuati ai sensi del decreto- legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le
regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree
medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non
si applica alle discariche.
4. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni
emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di
carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del
fabbisogno stesso;
4-bis.
Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata
dalle autorità portuali, dove istituite, o dalle autorità marittime, che
provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.
ART. 20
(Competenze delle province)
1. In
attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province
competono, in particolare:
a) le
funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il
controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi
conseguenti;
c) il
controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, di
intermediazione e di commercio, ivi compreso l'accertamento delle violazioni
del presente decreto;
d) la
verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
e) l'individuazione,
sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui
all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato,
e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) ed e), sentiti i
comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di
impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione
delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l'organizzazione
delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla
base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
2. Per
l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province
possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3,
nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai
fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì
avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche
in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
4. Gli
addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e
prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che
producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto
industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti
all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il
personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri
è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio
1986, n. 349. Pestano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza
e controllo.
6.
Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad
adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o
recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati
controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di
cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il
trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la
destinazione dei rifiuti.
ART. 21
(Competenze dei comuni)
1. I
comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I
comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti
che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità,
stabiliscono in particolare:
a) le
disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
gestione dei rifiuti urbani;
b) le
modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le
modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei
rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme
atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera f);
e) le
disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le
modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione
per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai
fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti
urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura
e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua.
3. È,
inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei
siti inquinati ai sensi dell’articolo 17.
4.
Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere
della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione
dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I
comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990,
n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei
rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I
comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le
informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La
privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei
rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma
11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28
gennaio 1994, n 84, e relativi decreti attuativi.
Capo III
- PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 22
(Piani regionali)
1. Le
regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle
finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri
stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei
rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei
cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I
piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità,
dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. Il
piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni
ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti
produttivi;
b) la tipologia
ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani
da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché dell'offerta di
smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) il
complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire
la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità,
e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo
23, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi
a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
d) la stima
dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i
criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
f) le
iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le
iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di
energia;
h) le
misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e
dello smaltimento dei rifiuti urbani;
i)
i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare
o da smaltire;
l)
la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di
cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti
di tipo particolare.
4. Il
piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5.
Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica
delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine
di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio
elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione
dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti
presenti;
c) le
modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino
prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di
rifiuti urbani;
d) la stima
degli oneri finanziari;
e) le
modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6.
L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria
per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La
regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali
vigenti.
8. In
caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata
inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti
ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del
piano regionale.
9.
Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano
regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possono
arrecare un grave pregiudizio all’attuazione del piano medesimo, il Ministro
dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine
non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro
dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari
ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può
avvalersi anche di commissari delegati.
10. I
provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare
la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere
al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al
servizio pubblico;
c) introdurre
sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire
operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero
degli stessi;
e) favorire
la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi
urbani.
11.
Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi
degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio
all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero
di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a) siano
riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta
differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato
combustibile da rifiuti;
b) siano
rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano
utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia
garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
ART. 23
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)
1. Salvo
diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti
territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti
urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in
applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per
esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le
Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché,
anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della
gestione.
3. I
comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il
termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo,
organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità.
4. I
comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche
obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498.
5. Per
le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province , entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla
base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente
locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti
per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le
procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di
gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri
elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome
provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
ART. 24
(Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)
1. In
ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti:
a) 15%
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 25%
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 35% a
partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il
coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è determinato anche in relazione al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1.
ART. 25
(Accordi e contratti di programma, incentivi)
1. Ai
fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di
programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato
o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma
hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione
di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei
flussi di rifiuti;
b) la
sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi
produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione
dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti
stessi;
c) lo sviluppo
di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni
con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le
modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e
strumenti di controllo;
e) la
sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati
e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei
rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la
sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo,
riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione
di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di
produzione;
h) lo
sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione
dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i)
l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti
pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
l)
l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della
riduzione di rifiuti.
2. Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria del
commercio e dell'artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e
contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato
nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere
e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di eco-audit;
b) attuare
programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai
fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche
mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le
quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I
predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività collegate alla
produzione agricola.
4. Il
programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989,
n. 305, individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite
disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di
programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula dei medesimi.
ART. 26
(Osservatorio nazionale sui rifiuti)
1. Al
fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo,
con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e
della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed
all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è
istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui
rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in
particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla
gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede
all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici
obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime
il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42
e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza
Stato-regioni;
d) predispone
il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il
Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica
l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42 ed il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica
i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora
il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e lo trasmette per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
h) verifica
livelli di qualità dei servizi erogati;
i)
predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai
Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità.
2.
L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed è composto
da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre
designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due
designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di
vice-presidente;
c) uno
designato dal Ministro della sanità;
d) uno
designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis) uno
designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno
designato dalla Conferenza Stato-regioni
3. I
membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai
membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della Sanità e del tesoro, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria
tecnica.
5.
All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e
della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in
relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di
cui all'articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati.
Dette somme sono versate dal Comitato Nazionale Imballaggi all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro
ad apposito capitolo dello stato di Previsione del Ministero dell'ambiente. Le
spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle
entrate.
5-bis.
Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto
disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno
1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente.
Capo IV
- AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
ART. 27
(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I
soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero
di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e
di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere
sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi
della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del
progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma
3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione
nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i
rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a
partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al
fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro
novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede
alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce
e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le
esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce,
ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità
ambientale;
d) trasmette
le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per
l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi
individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro
trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base
delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel
caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano
le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82 del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le
regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo
in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le
procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione
di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a
seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione
rilasciata.
9.
Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di
cui all'articolo 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di
smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che
autorizza la realizzazione dell'impianto.
ART. 28
(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)
1.
L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è
autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi
ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle
attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le
precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo
di smaltimento;
e) il
metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti
di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei
rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno
restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni;
g) le
prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e
ripristino del sito;
h) le
garanzie finanziarie;
i)
l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I
rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente
catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed
è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che
decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4.
Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi
non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non
siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è
sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale
termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme
all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti
salvi l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei
soggetti di cui all’articolo 12 e il divieto di miscelazione, le disposizioni
del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel
rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 6, comma 1, lettera m)
6. Il
controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle
specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione
delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il
richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui
all'articolo 16 sul, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli
impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola
riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole
campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla
campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni
integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo
svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.
ART. 29
(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I
termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per
l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e
di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le
attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli
impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo
deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di
tali prove.
2. La
durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che
può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può
comunque superare i due anni.
3.
Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati
e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare
istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta
giorni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia finanziaria in tal
caso è prestata a favore dello Stato.
4. In
caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal
punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio
e dell'artigianato, della sanità e della ricerca scientifica.
ART. 30
(Imprese sottoposte ad iscrizione)
1.
L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la
denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un comitato nazionale,
con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite
presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali durano in carica cinque anni.
2. Il
Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri
esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
designati rispettivamente:
a) due dal
Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di
vicepresidente;
c) uno dal
Ministro della sanità;
d) uno dal
Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre
dalle Regioni;
f) uno
dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
g) sei
dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le
Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro
dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal
Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale
all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un
funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con
funzioni di vicepresidente;
c) da un
funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato
dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un
esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le
imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di
trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare
attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti
Capo V -
PROCEDURE SEMPLIFICATE
ART. 31
(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate)
1. Le
procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di
protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con
decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le
attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di
attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni
in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività
di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate
di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le
norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire
che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o
di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e
da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano
utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati
per frazioni omogenee;
b) i limiti
di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di
incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio
del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;
c) sia
garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La
emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in
primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per
la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e
l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla
provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura
dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La
costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni,
delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata
dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi
del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli
articoli 27 e 28.
7. Alle
denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, e
successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 32
(Autosmaltimento)
1. A
condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attività di
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei
rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le
norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo,
la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo
di provenienza dei rifiuti;
c) le
condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le
caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la
qualità delle emissioni nell'ambiente.
3. La
provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A
tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione
dalla quale deve risultare:
a) il
rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il
rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative
previste dalla normativa vigente.
4.
Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La
comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e,
comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6.
Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attività
di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
ART. 33
(Operazioni di recupero)
1. A
condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente
competente.
2. Le
condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo
di attività, prevedono in particolare:
a) per i
rifiuti non pericolosi:
1. le
quantità massime impiegabili;
2. la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le
condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3. le
prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle
quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i
rifiuti pericolosi:
1. le
quantità massime impiegabili;
2. provenienza,
i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le
condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto
ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre
emissioni presenti in sito;
4. altri
requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le
prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle
quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e
senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente.
3. La
provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A
tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione
dalla quale deve risultare:
a) il
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il
possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le
attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento,
capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i
rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le
caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4.
Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La
comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in
caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino
all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e
comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione
previsto dall’articolo 9 della direttiva 83/189/Cee e dall’articolo 3 della
direttiva 91/689/Cee, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10
settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente
16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal
fine si considerano valide ed efficaci le comunicazione già effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci
solo se a tale data la costruzione dell’impianto, ove richiesto dal tipo di
attività di recupero, era stata già ultimata.
7. La
procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce limitatamente
alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i
limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi,
l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del d.P.R. 24 maggio 1988,
n. 203.
8. Le
disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività
di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle
attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di
compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle
attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto
effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) dell'impiego
di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche
adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione
merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai
sensi della lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi
restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo
31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a
tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti
come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate
alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I
rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del
comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui
all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonché alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle
attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme
ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le
condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1
sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis.
Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi
del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di
comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l’impianto dove
avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a
R9 dell’allegato C.
12-ter.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 12-bis le norme tecniche di
cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri
di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le
operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 nonché
le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono
essere avviati alle predette operazioni.
TITOLO
II - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
ART. 34
(Ambito di applicazione) (omissis)
ART. 35 (Definizioni)
(omissis)
ART. 36
(Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio) (omissis)
ART. 37
(Obiettivi di recupero e di riciclaggio) (omissis)
ART.38
(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori) (omissis)
ART. 39
(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione) (omissis)
1. La
pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio
pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri
tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve
essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito
ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la
gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri
che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché
il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel
caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite
il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attività di
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari sulle superfici
pubbliche o la possono integrare se insufficiente;
2-bis.
La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di
materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione
di imballaggi e altri prodotti;
2-ter. (omissis)
2-quater.
(omissis)
ART. 41
(Consorzio Nazionale Imballaggi) (omissis)
ART. 42
(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio) (omissis)
ART. 43
(Divieti)
1. È
vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori
recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione,
riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di
raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla
stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal
commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in
raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
3. A
decorrere dal 1 gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi
rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione
in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva
94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e
dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1 gennaio 1998 si presume che
siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono
conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ovvero, in mancanza
delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai
predetti requisiti.
4. È
vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad
eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli
totali di concentrazione di piombo, mercurio, cambio e cromo esavalente
superiore a:
a) 600
parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm
in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm
in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione
Europea:
a) le
condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si
applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una
catena chiusa e controllata;
b) le
tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).
TITOLO
III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
ART. 44
(Beni durevoli)
1.
I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa
devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un
bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle
imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a
cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle
priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono
prowedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli
consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di
programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono
i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità
di importatori ed i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta,
il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa
a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione
di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
c) il
recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo
smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il
servizio pubblico.
3. Al
fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i
produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro associazioni di
categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi
dell'articolo 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le
proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma
non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della
tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei
formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui
agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto
4.
Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso
si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente
relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del
presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in
misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite
massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione,
debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di
raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non
sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente
all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di
tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle
imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In
fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle
disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi,
surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici
e lavastoviglie;
e) condizionatori
d'aria.
ART. 45
(Rifiuti sanitari)
1. Il
deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni
che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque
giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito
temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.
2. Al
direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete
la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al
conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso
l'impianto di smaltimento.
3. I
rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione
presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero
degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti
adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro
della sanità ed il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento dei
rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa
sterilizzazione. Ai fini dell’acquisizione dell’intesa, i ministri competenti
si pronunciano entro 90 giorni
4. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province autonome sono:
a) definite
le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati
i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) e definite le norme
tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi;
c) individuate
le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le eventuali
ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
smaltimento.
5. La
sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della
struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure
autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile
dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
ART. 46
(Veicoli a motore e rimorchi)
1. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere
alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di
raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a
motore.
2. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla
demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle
case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1
qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un
altro.
3. I
veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 929
e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1
nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.
4. I
centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al
proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un
certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di
identificazione del veicolo nonché l'assunzione da parte del gestore del centro
stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a
provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro
Automobilistico (PRA).
5. Dal
30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei
veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del
titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della
succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del
rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve
comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente
ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
6. Il
possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo
dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà
dello stesso.
6-bis. I
gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali
delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o
distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla
successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al
comma 5.
6-ter.
Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei
documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro
di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater.
Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili
dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi
dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di
demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quinquies.
All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
parole: "la distruzione, la demolizione" sono sostituite
dalle parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e
di rimorchi non avviati alla demolizione".
7. È
consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione
dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la
sicurezza dei veicoli.
8. Le
parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli
iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di
revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
9.
L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e da parte delle
imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture
rilasciate al cliente.
10.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme
tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle
operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio
attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
ART. 47
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
ed animali esausti) (omissis)
ART. 48
(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene) (omissis)
TITOLO
IV - TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ART. 49
(Istituzione dalla tariffa)
1. La
tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del
titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14
settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2000.
2. I
costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e
soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una
tariffa.
3. La
tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca
locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza
dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del
territorio comunale.
4. La
tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti
per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5. Il Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di
riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale
applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale
raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La
tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La
tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa
nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
8. La
tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La
tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del
relativo disciplinare.
10.
Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze
domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre
frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la
gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per
le successive determinazioni della tariffa si tiene canto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del
tasso di inflazione programmato.
12.
L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati
dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La
tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14.
Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività
di recupero dei rifiuti stessi.
15. La
riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con
l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In
via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima
del termine di cui al comma 1.
17. È
fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
TITOLO V
- SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I -
SANZIONI
ART. 50
(Abbandono di rifiuti)
1. Fatto
salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 2, chiunque in violazione dei
divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 e 46
commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque
superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila. Se l’abbandono di rifiuti
sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000
1-bis.
Il titolare del centro di raccolta, il concessionario e il titolare della
succursale della casa costruttrice che violano le disposizioni di cui
all’articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 500.000 a lire 3 milioni
2. -
Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma
3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 9, comma 3, è punito con la
pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni,
o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere
subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo
non eseguiti.
ART. 51
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzati)
1.
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30,
31, 32 e 33 è punito:
a) con la
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la
pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le
pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili
di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di
cui all'articolo 14, commi 1 e 2.
3.
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla
sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è
realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe
al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei
luoghi.
4. Le
pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni
nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti
dalle iscrizioni o comunicazioni.
5.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attività
non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma
1, lettera b).
6.
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di
rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis.
Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e
6-quater, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni
ART. 51-bis
(Bonifica di siti)
1.
Chiunque cagiona l’inquinamento o un pericolo concreto e attuale di
inquinamento previsti dall’articolo 17, comma 2, è punito con la pena
dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di
cui all’articolo 17. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la
pena dell’ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni se l’inquinamento è
provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la articolo
444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale
della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
ART. 52
(Violazione degli obblighi ci comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori
e dei formulari)
1.
Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11,comma 3, ovvero
la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la
comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000
2.
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico
e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il
registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno
dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e
dall'amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da
lire 2 milioni a lire 12 milioni per i rifiuti non pericolosi, da lire 4
milioni a lire 24 milioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che
occupano un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti calcolate con
riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno,
mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni
di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in
considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato.
3.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui
all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale
nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto.
4. Se le
indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i
dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e
scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre
scritture contabili tenute in base a legge consentono di ricostruire le
informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni
di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti
gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge nonché nei casi
di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei
registri di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui
all’articolo 15.
ART. 53
(Traffico illecito di rifiuti)
1.
Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV
del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 in modo tale da
integrare il traffico illecito, così come definito dall'articolo 26 del
medesimo Regolamento, è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a
lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in
caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla
sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma
1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
ART. 54
(Imballaggi) (omissis)
ART. 55
(Competenza e giurisdizione)
1. Fatte
salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di
accertamento degli illeciti amministrativi all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la
Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il
Comune.
2.
Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui
al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della
legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Per i
procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti
agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
ART. 55-bis
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del
presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all’esercizio
delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 50, comma 1, che sono
devoluti ai comuni.
Capo II
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 56
(Abrogazione di norme)
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge
20 marzo 1941, n. 366;
b) il
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;
d) il
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter,
1-quater, 1- quinquies e 14, comma 1;
e) il
decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo
29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;
f-bis) i commi
3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
f-ter) l'articolo
5, comma 1, del d.P.R. 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
251 del 26 ottobre 1994.
2. Il
Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla
trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale
sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che
sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo.
2-bis. (omissis)
ART. 57
(Disposizioni Transitorie)
1. Le
norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche
norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento
ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono
fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite
dalle regioni alle province e agli altri enti locali in attuazione della legge 8
giugno 1990, n. 142.
3. Le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,
restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni
provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei
rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi.
5. Le
attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse
dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze
individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10
settembre 1994, n. 212, devono conformarsi alle disposizioni del presente
decreto entro il 30 giugno 1999.
6. Fermo
restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle
operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario
n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio e che
risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e
33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui
all'articolo 33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle predette
norme tecniche; in tal caso l'esercizio dell'attività può essere continuato
senza attendere il decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
6-bis.
In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle
merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare
e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e
maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati
alle merci pericolose.
6-ter.
In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di
valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, continua ad applicarsi ai progetti delle opere
rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già
classificati tossici e nocivi..
ART. 58
(Disposizioni finali)
1. Nelle
attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della
legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.
2. (omissis)
3.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o
minori entrate a carico dello Stato.
4. Il
Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
di cui all'articolo 9- quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ha
personalità giuridica di diritto privato.
5. Il
Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha personalità giuridica di diritto
privato.
6.
Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli
articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.
7. Le
disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1° maggio
1997.
7-bis. (omissis)
7-ter. I
rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si
considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali
attività.
7-quater.
Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle
attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati
allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai
rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
ALLEGATO
A - (previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a)
1-
Categorie di rifiuti (*)
Q1 Residui di produzione o di
consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente
riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i
materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in
questione
Q5 Sostanze contaminate o
insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni
di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (a
esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte
all’impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da
rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali
(a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti
antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri
dell’aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di
lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti
dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui
provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (a
esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o
prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra
gli scarti dell’agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle
officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti
contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o
prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate
(*) Trattasi dell’allegato I alla
direttiva 91/156/CEE
2 -
Catalogo Europeo dei Rifiuti (**)
Nota
introduttiva
1. L’articolo 1 lettera a) della
direttiva 75/442/CEE definisce il termine "rifiuti" nel modo seguente:
"qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate
nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo
di disfarsi".
2. Il secondo capoverso
dell’articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla
procedura di cui all’articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano
nelle categorie di cui all’allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come
Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi
destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il Catalogo europeo dei rifiuti
è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di
periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla
procedura del comitato. Tuttavia, un materiale figurante nel Catalogo non è in
tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di
rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER
sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi
l’articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.
5. Il Catalogo vuole essere una
nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità
allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.
A questo riguardo, il Catalogo Europeo dei Rifiuti dovrebbe diventare il
riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti
lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica
relativa alla gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo
da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della
procedura di cui all’articolo 18 della direttiva. 7. Ciascun codice dei rifiuti
figurante nel Catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il Catalogo non pregiudica
l’applicazione dell’elenco di "rifiuti pericolosi" disposto
dall’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.
Indice
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla
prospezione, l’estrazione, il trattamento e l’ulteriore lavorazione di minerali
e materiali di cava
02 00 00 Rifiuti provenienti da
produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura,
caccia, pesca ed acquicoltura
03 00 00 Rifiuti della lavorazione
del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04 00 00 Rifiuti della produzione
conciaria e tessile
05 00 00 Rifiuti della
raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico
del carbone
06 00 00 Rifiuti da processi
chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti da processi
chimici organici
08 00 00 Rifiuti da produzione,
formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e
smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00 Rifiuti dell’industria
fotografica
10 00 00 Rifiuti inorganici
provenienti da processi termici
11 00 00 Rifiuti inorganici
contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli;
idrometallurgia non ferrosa
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e
di trattamento superficiale di metalli, e plastica
13 00 00 Oli esausti (tranne gli
oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
14 00 00 Rifiuti di sostanze
organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00 Imballaggi, assorbenti;
stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti)
16 00 00 Rifiuti non specificati
altrimenti nel Catalogo 1
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e
demolizioni (compresa la costruzione di strade)
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica
e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino
direttamente da luoghi di cura)
19 00 00 Rifiuti da impianti di
trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e
industrie dell’acqua
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed
assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata
(omissis)
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla
prospezione, l’estrazione, il trattamento e l’ulteriore lavorazione di minerali
e materiali di cava
01 04 01 ghiaia e rocce triturate
di scarto
01 04 02 sabbia e argilla di
scarto
01 04 03 polveri e rifiuti
polverosi
01 04 04 rifiuti della produzione
di potassa e salgemma
01 04 05 rifiuti derivanti dal
lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06 rifiuti derivanti dalla
lavorazione della pietra
01 04 99 rifiuti non specificati
altrimenti
01 05 00 fanghi di perforazione ed
altri rifiuti di perforazione
01 05 01 fanghi di perforazione e
rifiuti contenenti petrolio
01 05 02 fanghi di perforazione e
rifiuti contenenti barite
01 05 03 fanghi di perforazione e
rifiuti contenenti cloruri
01 05 04 fanghi e rifiuti di
perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99 rifiuti non specificati
altrimenti
(omissis)
08 00 00 Rifiuti da produzione,
formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e
smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa
08 01 00 rifiuti da PFFU di
pitture e vernici
08 01 01 pitture e vernici di
scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02 pitture e vernici di
scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03 pitture e vernici di
scarto a base acquosa
08 01 04 pitture in polvere
08 01 05 pitture e vernici indurite
08 01 06 fanghi derivanti da
operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07 fanghi provenienti da
operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08 fanghi di pitture o
vernici a base acquosa
08 01 09 rifiuti di scrostatura e
sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
08 01 10 sospensioni acquose
contenenti pitture e vernici
08 01 99 rifiuti non specificati
altrimenti
08 02 00 rifiuti da PFFU di altri
rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di
rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti
materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose
contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati
altrimenti
08 03 00 rifiuti da PFFU di
inchiostri per stampa
08 03 01 inchiostri di scarto
contenenti solventi alogenati
08 03 02 inchiostri di scarto non
contenenti solventi alogenati
08 03 03 inchiostri di scarto a
base acquosa
08 03 04 inchiostro essiccato
08 03 05 fanghi di inchiostri
contenenti solventi alogenati
08 03 06 fanghi di inchiostri non
contenenti solventi alogenati
08 03 07 fanghi acquosi contenenti
inchiostro
08 03 08 soluzioni acquose
contenenti inchiostro
08 03 09 toner per stampa esaurito
(comprese le cartucce)
08 03 99 rifiuti non specificati
altrimenti
08 04 00 rifiuti da PFFU di
adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08 04 01 adesivi e sigillanti di
scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02 adesivi e sigillanti di
scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 03 adesivi e sigillanti di
scarto a base acquosa
08 04 04 adesivi e sigillanti
induriti
08 04 05 fanghi di adesivi e
sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06 fanghi di adesivi e
sigillanti non contenenti solventi alogenati
08 04 07 fanghi di adesivi e
sigillanti a base acquosa
08 04 08 soluzioni acquose
contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99 rifiuti non specificati
altrimenti
09 00 00 Rifiuti dell’industria
fotografica (omissis)
10 00 00 Rifiuti inorganici
provenienti da processi termici (omissis)
11 00 00 Rifiuti inorganici
contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli;
idrometallurgia non ferrosa (omissis)
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e
di trattamento superficiale di metalli e plastica (omissis)
13 00 00 Oli esauriti (tranne gli
oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00) (omissis)
14 00 00 Rifiuti di sostanze
organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00) (omissis)
15 00 00 Imballaggi, assorbenti;
stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti) (omissis)
16 00 00 Rifiuti non specificati
altrimenti nel catalogo
16 01 00 veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti
metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02 altri catalizzatori
sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici usati
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute
dalla demolizione di veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati
altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti
di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o
condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale
elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature
contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso
contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature
fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai
processi di lavorazione dell’amianto
16 02 07 rifiuti derivanti
dall’industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione
dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica
inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica
organici
(omissis)
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e
demolizioni (compresa la costruzione di strade)
17 01 00 cemento, mattoni,
mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramica
17 01 04 materiali da costruzione
a base di gesso
17 01 05 materiali da costruzione
a base di amianto
17 02 00 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 03 00 asfalto, catrame e
prodotti catramosi
17 03 01 asfalto contenente
catrame
17 03 02 asfalto (non contenente
catrame)
17 03 03 catrame e prodotti
catramosi
17 04 00 metalli (incluse le loro
leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 08 cavi
17 05 00 terra e materiali di
dragaggio
17 05 01 terra e rocce
17 05 02 terra di dragaggio
17 06 00 materiale isolante
17 06 01 materiali isolanti
contenenti amianto
17 06 02 altri materiali isolanti
17 07 00 rifiuti misti di
costruzioni e demolizioni
17 07 01 rifiuti misti di
costruzioni e demolizioni
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica
e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino da
luoghi di cura) (omissis)
19 00 00 Rifiuti da impianti di
trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e
industrie dell’acqua
(omissis)
19 02 00 rifiuti da trattamenti
chimico/ fisici specifici di rifiuti industriali (omissis)
19 07 00 percolato di discarica
19 07 01 percolato di discariche
19 08 00 rifiuti da impianti di
trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01 mondiglia
19 08 02 rifiuti di dissabbiamento
(filtrazioni acque)
19 08 03 grassi ed oli da
separatori olio/acqua
19 08 04 fanghi dal trattamento
delle acque reflue industriali
19 08 05 fanghi di trattamento
delle acque reflue urbane
19 08 06 resine di scambio ionico
sature od esauste
19 08 07 soluzioni e fanghi di
rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 99 rifiuti non specificati
altrimenti
19 09 00 rifiuti della preparazione
di acqua potabile od acqua per uso commerciale
(omissis)
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed
assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della
raccolta differenziata
20 01 00 raccolta differenziata
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 03 plastica (piccole
dimensioni)
20 01 04 altri tipi di plastica
20 01 05 metallo (piccole
dimensioni, es. lattine)
20 01 06 altri tipi di metallo
20 01 07 legno
20 01 08 rifiuti di natura
organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti
di mense e ristoranti)
20 01 09 oli e grassi
20 01 10 abiti
20 01 11 prodotti tessili
20 01 12 vernici, inchiostri,
adesivi
20 01 13 solventi
20 01 14 acidi
20 01 15 rifiuti alcalini
20 01 16 detergenti
20 01 17 prodotti fotochimici
20 01 18 medicinali
20 01 19 pesticidi
20 01 20 batterie e pile
20 01 21 tubi fluorescenti ed
altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22 aerosol
20 01 23 apparecchiature
contenenti clorofluorocarburi
20 01 24 apparecchiature
elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00 rifiuti di giardini e
parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti compostabili
20 02 02 terreno e rocce
20 02 03 altri rifiuti non
compostabili
20 03 00 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani misti
20 03 02 rifiuti di mercati
20 03 03 residui di pulizia delle
strade
20 03 04 fanghi di serbatoi
settici
20 03 05 veicoli fuori uso
(**) trattasi dell’allegato alla
decisione 94/3/CE
ALLEGATO
B - (previsto dall’articolo 5, comma 6) Operazioni di smaltimento
(***)
N.B. Il presente allegato intende
elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi
dell’articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all’ambiente
D1 Deposito sul o nel suolo (a
esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente
terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (a
esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie
geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (a esempio scarico
di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente
allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o
isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi
nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D7 Immersione, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non
specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a
miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti
da D1 a D12
D9 Trattamento fisicochimico non
specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
(a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (a esempio
sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare
prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare
prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di
una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
(***) Trattasi dell’allegato II A
alla direttiva 91/156/CEE
ALLEGATO
C - (previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera h) Operazioni
di recupero (****)
N.B. Il presente allegato intende
elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi
dell’articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare
pregiudizio all’ambiente
R1 Utilizzazione principale come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di
solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze
organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio
e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e
dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre
sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o
delle basi
R7 Recupero dei prodotti che
servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti
provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri
reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a
beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti
ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per
sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti
per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso
il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
(****) Trattasi dell’allegato II B
alla direttiva 91/156/CEE
ALLEGATO
D - (previsto dall’articolo 7, comma 4)
Rifiuti
pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE
(*****)
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti
figuranti nell’elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i
rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L’inclusione nell’elenco non
significa che il materiale o l’oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i
casi. L’inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione
di rifiuti ai sensi dell’articolo 1 lettera a) della direttiva 75/447/CEE,
purché non si applichi l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell’elenco
sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/686/CEE, purché non si
applichi l’articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all’articolo 1,
paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da
quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più
caratteristiche indicate nell’allegato III della direttiva 91/689/CEE sono
pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno
esaminati in vista della modifica dell’elenco conformemente all’articolo 18
della direttiva 75/447/CEE.
Codice CER Designazione (omissis)
ALLEGATO
E - (previsto dall'art. 37, comma 1) (omissis)
ALLEGATO
F - (previsto dall'art. 43, comma 3) (omissis)
ALLEGATO
G - (previsto dall'art. 1, comma 6) - CATEGORIE O TIPI
GENERICI Dl RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ
CHE Ll HA PRODOTTI (*) (I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA Dl LIQUIDO,
Dl SOLIDO O DI FANGO)
Allegato
G-1
Rifiuti
che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e
che consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di
ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici,
medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del
legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati
come solventi
6. Sostanze organiche alogenate
non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento
contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali
(ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio /acqua o
idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o
PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose
provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio
residui di distillazione, ecc )
12. Inchiostri, coloranti,
pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici,
plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non
identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di
insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad
esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre
sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori
fotografici
17. Qualunque materiale
contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale
contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine
policlorurate
Allegato
G-2
Rifiuti
contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una
delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di
origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non
alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorgarniche senza
metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie,
compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non
contenenti cianuri
25 Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti
metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da
trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo
quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal
lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli
impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui da decarbonazione
32. Residui di colonne
scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati
o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di
cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad
esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei
costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una
raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche
elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto
contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una
delle caratteristiche elencate nell'allegato I
(*) Alcune ripetizioni rispetto
alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.
ALLEGATO
H - (previsto dall'art. 1, comma 6) COSTITUENTI CHE RENDONO
PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE
CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I (*) (omissis)
ALLEGATO
I - (previsto dall'art. 1, comma 6) CARATTERISTICHE Dl PERICOLO PER
I RIFIUTI (omissis)